La Corte di Cassazione, con la sentenza 6993/2024, ha stabilito che l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio al momento della presentazione dell'appello, introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 581, co. 1-ter c.p.p.), non si applica alla parte civile. Poiché la legge già prevede che il domicilio della parte civile sia presso il proprio difensore (art. 100 c.p.p.), imporre un'ulteriore dichiarazione costituirebbe un eccessivo formalismo, contrario al principio del giusto processo. La Corte ha quindi annullato la declaratoria di inammissibilità di un appello, riaffermando la prevalenza della sostanza sulla forma per garantire l'effettivo accesso alla giustizia.
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