Una società alberghiera ha contestato il pagamento della TARI per il periodo di chiusura stagionale, pur essendo in possesso di una licenza annuale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, ai fini della TARI alberghi, la semplice dichiarazione di inattività non è sufficiente per ottenere una riduzione o esenzione. Il contribuente ha l'onere di dimostrare la concreta e oggettiva inutilizzabilità della struttura, prova che in questo caso non è stata fornita. Il presupposto del tributo, infatti, risiede nella potenziale capacità di produrre rifiuti, non nell'effettivo utilizzo.
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