La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7985/2025, ha stabilito un importante principio in materia di impugnabilità sgravio parziale. Se l'Amministrazione Finanziaria, in autotutela, riduce un debito tributario già divenuto definitivo, il contribuente non può impugnare tale provvedimento riduttivo per rimettere in discussione l'intera pretesa. La Corte ha chiarito che un atto non lesivo, che migliora la posizione del debitore, non è appellabile, in quanto non sussiste un interesse ad agire. La decisione conferma l'orientamento secondo cui non si possono riaprire i termini per contestare una cartella di pagamento non opposta tempestivamente.
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