La Corte di Cassazione ha chiarito l'inammissibilità dell'opposizione atti esecutivi contro provvedimenti meramente ordinatori, come la rifissazione di un'udienza. Il caso riguardava una debitrice che aveva impugnato tale atto, chiedendo anche l'estinzione del processo. La Corte ha stabilito che tali atti preparatori non sono lesivi e quindi non impugnabili con questo strumento. Inoltre, la domanda di estinzione, sollevata per la prima volta in fase di merito, è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e proposta con un rimedio errato, essendo il reclamo ex art. 630 c.p.c. la via corretta. La sentenza è stata cassata senza rinvio.
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