La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2318/2024, ha stabilito che un'attività di maneggio e scuola di equitazione non rientra nella competenza agraria della sezione specializzata del tribunale. Il caso riguardava una controversia per l'affitto di un fondo rustico. La Corte ha chiarito che, per essere considerata agricola, l'attività di allevamento di animali deve essere funzionalmente connessa alla produzione del terreno. Poiché i cavalli erano usati solo per scopi ludico-ricreativi, l'attività è stata qualificata come commerciale, attribuendo la competenza al tribunale ordinario.
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