La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18209/2024, ha stabilito che la percezione della pensione di anzianità non comporta l'automatica estinzione del rapporto di lavoro. In un caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione anche se nel frattempo è andato in pensione. Tuttavia, il diritto alle retribuzioni matura solo dal momento della formale messa in mora del datore di lavoro. La sentenza chiarisce la distinzione tra la relazione previdenziale e quella lavorativa, confermando che la compatibilità tra pensione e rapporto di lavoro è la regola, salvo esplicita volontà contraria del dipendente.
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