Una società di gestione idrica, dopo aver proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza del Tribunale di Genova, vi rinunciava. La Corte, nel dichiarare estinto il giudizio, ha chiarito un punto cruciale: il doppio contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia. La motivazione risiede nella natura sanzionatoria e di stretta interpretazione della norma, che prevede il raddoppio del contributo solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, escludendo quindi l'applicazione analogica alla rinuncia volontaria.
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