Un contribuente impugna un avviso di accertamento fiscale. Mentre la causa è pendente in Cassazione, aderisce alla 'rottamazione', pagando il dovuto secondo le regole della definizione agevolata. A seguito del pagamento, sia il contribuente che l'Agenzia delle Entrate chiedono di chiudere il caso. La Corte Suprema dichiara la cessazione della materia del contendere, estinguendo il giudizio. La Corte stabilisce che, in questi casi, le spese legali del processo sono 'assorbite' dalla procedura di rottamazione, quindi nessuna delle due parti deve pagare le spese dell'altra. La lite finisce senza un vincitore o un vinto sul merito della questione originale.
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