Una docente, cancellata dalle graduatorie scolastiche per mancanza del titolo abilitante, aveva ottenuto in via d'urgenza il reinserimento e richiesto il risarcimento danni per mancata assunzione. La Corte d'Appello le aveva inizialmente riconosciuto le retribuzioni perdute. Tuttavia, l'amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Ministero. Il motivo centrale risiede in un precedente giudicato che aveva accertato in via definitiva la legittimità del licenziamento, in quanto l'insegnante era effettivamente priva del titolo. Di conseguenza, viene meno il diritto al risarcimento danni per mancata assunzione: non si può configurare un danno ingiusto se il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro è stato definitivamente escluso, rendendo irrilevante la precedente inottemperanza ai provvedimenti cautelari provvisori.
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