Una debitrice contesta un'ipoteca giudiziale sostenendo la prescrizione del credito. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, non entra nel merito della questione e dichiara l'improcedibilità del ricorso per cassazione. Il motivo è un vizio formale decisivo: la copia della sentenza d'appello depositata era priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, completa di data e numero. Secondo i giudici, questo documento è un requisito essenziale per la procedibilità, poiché prova l'esistenza giuridica della sentenza stessa e permette di verificarne la tempestiva impugnazione. L'attestazione di conformità dell'avvocato non è sufficiente a sostituire quella, esclusiva, della cancelleria.
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