Un professionista ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali richiesti dalla propria Cassa di previdenza. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la questione dei contributi arretrati. Di conseguenza, il professionista ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla Cassa con accordo sulle spese. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Inoltre, i giudici hanno chiarito che, in caso di rinuncia, il ricorrente non deve pagare il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
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