La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero che chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente, originario dell'Egitto, viveva in Italia da tredici anni senza però aver mai svolto un'attività lavorativa stabile prima di essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. La Suprema Corte ha chiarito che la misura alternativa della prova ha finalità rieducative e non dimostra da sola l'integrazione sociale. Inoltre, per ottenere la protezione, non basta invocare la difficile situazione generale del Paese d'origine, ma occorre dimostrare un rischio di vulnerabilità personale e specifico in caso di rimpatrio. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.
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