Un Lavoratore, già condannato per aver tentato di introdurre droga in carcere tramite la sorella, ha presentato ricorso contro la sentenza. Il Lavoratore contestava la sua consapevolezza della presenza di droga nei pantaloni e la dosimetria della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, ritenendo i motivi presentati generici e privi di specificità. La Corte ha ribadito che il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito non spettante al giudice di legittimità. La sentenza d'appello aveva già motivato adeguatamente la responsabilità del Lavoratore e la pena, fissata al di sotto del medio edittale, considerando la gravità del fatto e il comportamento processuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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