La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per percosse e minaccia aggravata. La Corte ha stabilito che i motivi presentati, riguardanti la rinnovazione dell'istruttoria, l'applicazione della recidiva e la mancata concessione di una pena sostitutiva, erano manifestamente infondati, generici e basati su doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la decisione della Corte d'Appello.
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