La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'automobilista condannata per rifiuto di sottoporsi all'etilometro. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa del potenziale pericolo creato alla circolazione stradale. È stata inoltre ritenuta corretta la determinazione della pena, superiore al minimo, in virtù della gravità del pericolo e del comportamento tenuto dall'imputata.
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