La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un motociclista, vittima di un incidente stradale. L'incidente era avvenuto a causa di un'automobilista che aveva effettuato un'inversione a U su una linea continua, causando lesioni al motociclista. Dopo l'assoluzione dell'automobilista in primo e secondo grado, il motociclista ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha però stabilito che, per le sentenze del Giudice di Pace, non è possibile ricorrere in Cassazione per soli vizi di motivazione, ma solo per specifici motivi di diritto. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
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