La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società fallita che contestava l'interpretazione del proprio **petitum** operata dai giudici di merito. La società, in una causa contro un istituto bancario per il ricalcolo di saldi di conto corrente, aveva ridotto la propria pretesa in primo grado a seguito di una cessione parziale del credito a terzi. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene l'interpretazione della domanda sia sindacabile in sede di legittimità come vizio processuale, nel caso di specie la riduzione era stata esplicita e consapevole, rendendo inammissibile qualsiasi tentativo di ampliamento della domanda in sede di appello.
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