La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza, lesioni e minacce, che contestava l'applicazione della recidiva. Secondo la Corte, il motivo di ricorso era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della corte d'appello, la quale aveva giustificato l'aggravante non solo sulla base dei precedenti, ma anche della specifica pericolosità dimostrata dall'imputato nel commettere i nuovi reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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