Un imprenditore, dopo aver concordato una pena (patteggiamento) per reati di bancarotta, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione della sua responsabilità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per specifici vizi di legittimità, e non per rimettere in discussione il merito dei fatti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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