La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Il ricorrente chiedeva la concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ribadito un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto e la loro concessione richiede la presenza di elementi di segno positivo sulla personalità dell'imputato, non essendo sufficiente la mera assenza di fattori negativi. Un precedente penale, anche se non specifico, è stato ritenuto elemento sufficiente a giustificare il diniego.
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