Un contribuente, operante come amministratore di fatto e procuratore di una società a ristretta base familiare, ha impugnato una cartella di pagamento e la relativa iscrizione ipotecaria per debiti Ires, Irap e Iva. Il ricorrente contestava nel merito i precedenti avvisi di accertamento societari, che erano stati regolarmente notificati ma mai impugnati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la cartella di pagamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito di atti impositivi precedenti ormai divenuti definitivi. Essendo l'amministratore di fatto pienamente consapevole della situazione aziendale, la sua inerzia iniziale gli impedisce di sollevare eccezioni tardive. Il ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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