Un contribuente, socio accomandante di una società, ha ricevuto un'intimazione di pagamento per debiti tributari societari. Pur non avendo impugnato il precedente avviso di accertamento, ha contestato l'intimazione chiedendo di limitare la sua responsabilità alla propria quota sociale. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi, stabilendo che, una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento per mancata impugnazione, l'intimazione di pagamento successiva può essere contestata solo per vizi propri e non per questioni di merito relative al debito originario.
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