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Vizi Della Cosa Venduta

18 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Imperfezioni o difetti materiali del bene acquistato che lo rendono non idoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vizi della cosa venduta: risarcimento negato e spese a carico
Una proprietaria richiede il risarcimento danni alla ditta costruttrice per gravi infiltrazioni di acqua e muffa presenti nell'immobile, responsabili della risoluzione anticipata della locazione con l'inquilina. La compratrice fonda la richiesta sui vizi della cosa venduta e sul deprezzamento del bene quantificato dal perito del tribunale. La Corte di Appello respinge la domanda risarcitoria verso la costruttrice, ritenendo non provato il danno attuale ma solo eventuali spese future. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso della proprietaria interamente inammissibile a causa della genericità delle censure e della mancata allegazione puntuale degli atti processuali, confermando l'esclusione del risarcimento e condannandola alle spese legali.
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Onere della prova vizi: Acquirente contro Venditore per difetti del veicolo
Un acquirente ha comprato un veicolo ibrido che, a suo dire, presentava gravi difetti, rendendolo inutilizzabile e chiedendo la risoluzione del contratto. Dopo una vittoria in primo grado e una sconfitta in appello, il caso è giunto in Cassazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'acquirente non avesse fornito prova sufficiente dei vizi e che il venditore non proprietario non avesse legittimazione passiva. La Cassazione ha evidenziato una questione cruciale sull'onere della prova vizi: stabilire se la regola che impone all'acquirente di dimostrare i difetti si applichi anche ai casi di mancanza di qualità. Data la rilevanza, ha rinviato il ricorso a un'udienza pubblica per un approfondimento.
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Terreno Inedificabile: Vizi della Cosa Venduta e Riduzione del Prezzo
Un Consorzio ha venduto un terreno a un'Azienda per la costruzione di un capannone industriale. Dopo l'acquisto, un'indagine geologica ha rivelato che il terreno non era idoneo all'edificazione, presentando quindi dei **vizi della cosa venduta**. L'Azienda ha chiesto la riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, accogliendo la richiesta dell'Azienda e condannando il Consorzio a restituire parte del prezzo. Ha ribadito l'onere del venditore di garantire l'idoneità del bene all'uso pattuito.
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Auto in Fiamme: Garanzia Vizi Venduta, Compratore Non Prova Difetto
Un Compratore ha acquistato un'auto usata da una Concessionaria. Meno di due mesi dopo, l'auto è stata distrutta da un incendio, attribuito dai Vigili del Fuoco a un corto circuito. Il Compratore ha chiesto la risoluzione del contratto e il rimborso, invocando la **garanzia per vizi della cosa venduta**. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Compratore. Ha stabilito che, anche applicando la normativa sui beni di consumo con la presunzione di difetto entro sei mesi, il Compratore non aveva provato uno specifico vizio dell'auto, ma solo l'evento dannoso (l'incendio). Il verbale dei Vigili del Fuoco non aveva piena fede probatoria sulle cause dell'incendio, essendo una valutazione. Il Compratore è stato condannato a pagare le spese legali.
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Risoluzione del contratto per vizi: chi deve provare il danno?
L'Acquirente ha richiesto la risoluzione del contratto per vizi a causa della fornitura di cemento ritenuto inidoneo all'uso da parte del Venditore. Dopo la decisione della Corte d'Appello, che ha rigettato la domanda di risoluzione, l'Acquirente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione delle regole sull'onere della prova dei difetti. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, ritenendo che la questione richieda un approfondimento incompatibile con il rito camerale semplificato, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Non vi è ancora una decisione definitiva sul merito, ma il processo prosegue in un'udienza pubblica per chiarire l'applicazione dei principi sulla responsabilità del venditore.
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Vizi della cosa venduta: raccolto distrutto ma l’agricoltore paga
Un produttore agricolo si è opposto al pagamento di prodotti fitosanitari, sostenendo che la fornitura avesse danneggiato le sue coltivazioni di pere. Ha quindi richiesto il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove certe sul nesso di causa, poiché la perizia tecnica era stata eseguita quattro anni dopo i fatti e i registri dei trattamenti contenevano errori. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo un principio fondamentale sui vizi della cosa venduta: spetta sempre all'acquirente dimostrare l'effettiva esistenza dei difetti della merce e il danno subito. Di conseguenza, il produttore agricolo ha perso la causa ed è stato condannato a pagare la fornitura e le spese legali.
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Vizi della cosa venduta: parquet difettoso ma denuncia tardiva
L'Acquirente ha acquistato del parquet dall'Azienda venditrice, riscontrando anomale striature dopo la posa e la levigatura. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta. L'Azienda ha eccepito la decadenza, sostenendo che i difetti fossero visibili fin dalla consegna. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione dell'Azienda, ritenendo i vizi riconoscibili fin da subito con l'ordinaria diligenza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'Acquirente. La Suprema Corte ha stabilito che, se i difetti sono evidenti al momento della consegna, il termine di otto giorni per la denuncia decorre da quel momento, rendendo tardiva la contestazione avvenuta mesi dopo. L'Acquirente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Risoluzione Contratto per Vizi: Sì al Rimborso Anche se la Merce è Lavorata
Un'azienda acquista una partita di pellame che si rivela difettoso solo durante la lavorazione. Il venditore si oppone alla richiesta di rimborso, sostenendo che la trasformazione della merce impedisca di sciogliere il contratto. La Corte di Cassazione ha però chiarito che la **risoluzione del contratto per vizi** è ammissibile. Il principio chiave è che se l'acquirente trasforma il bene senza essere a conoscenza del difetto, non perde il diritto alla tutela. L'azienda acquirente vince la causa, ottenendo la conferma della restituzione parziale del prezzo pagato.
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Prodotto difettoso? L’onere della prova spetta al compratore
Un'azienda acquirente ha citato in giudizio il suo fornitore per risolvere un contratto di vendita di un prodotto chimico, sostenendo che fosse difettoso e non conforme alle specifiche. La Corte di Cassazione ha chiarito il principio dell'onere della prova vizi della cosa venduta, stabilendo che spetta esclusivamente al compratore dimostrare l'esistenza dei difetti lamentati. Poiché l'acquirente non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua tesi, la sua richiesta è stata respinta. Di conseguenza, la Corte ha confermato la validità del contratto e l'obbligo per l'acquirente di pagare il prezzo della merce al venditore.
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Risoluzione del contratto per vizi: vince chi danneggia la merce
Un fornitore di vetri non viene pagato dall'acquirente, che lamenta la non conformità dei prodotti alle norme di sicurezza. Il fornitore si oppone alla richiesta di risoluzione del contratto per vizi, sostenendo che l'acquirente ha danneggiato le vetrate e quindi non può più chiederne la restituzione. La Corte di Cassazione dà torto al fornitore. Stabilisce che il semplice danneggiamento del bene da parte del compratore non impedisce la risoluzione del contratto. Le cause che bloccano tale azione, previste dalla legge, sono tassative (distruzione, alienazione o trasformazione del bene) e non possono essere estese per analogia al solo danneggiamento. L'acquirente vince la causa.
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Quietanza di pagamento: validità e onere della prova
Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo per l'acquisto di macchinari, esibendo una quietanza di pagamento a saldo. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando la decisione di primo grado. Una perizia grafologica ha dimostrato che solo la firma e l'importo di un acconto sulla ricevuta erano autentici, mentre il testo che attestava il saldo completo era stato aggiunto da un'altra mano. La Corte ha quindi ritenuto che la quietanza di pagamento non costituisse prova sufficiente dell'estinzione del debito.
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Vizi della cosa venduta: onere della prova a carico
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28616/2024, ha rigettato il ricorso di un acquirente che si rifiutava di saldare il prezzo di un'imbarcazione, adducendo la presenza di vizi e la necessità di costose riparazioni. La Corte ha confermato la decisione di merito, ribadendo che l'onere della prova sui vizi della cosa venduta grava sull'acquirente, il quale non era riuscito a dimostrare né l'esistenza di difetti rilevanti al momento della vendita né l'effettiva esecuzione di opere di ripristino a sue spese.
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Vizi della cosa venduta: nuove eccezioni in appello
Una società agricola acquista delle sementi che si rivelano poco produttive. Dopo aver perso in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione introducendo una nuova argomentazione: il venditore avrebbe implicitamente riconosciuto i vizi della cosa venduta. La Corte Suprema rigetta il ricorso, sottolineando che la sentenza d'appello si basava su una doppia motivazione: l'inammissibilità delle nuove deduzioni e la mancata prova di una promessa sulla produttività. Non avendo l'acquirente contestato la seconda motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Vizi della cosa venduta: la Cassazione chiarisce
Una società acquista terreni poi scoperti inquinati e cita in giudizio la venditrice per i costi di bonifica. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1542/2024, interviene per fare chiarezza sulla prescrizione dell'azione per vizi della cosa venduta. La Corte stabilisce che l'impegno del venditore a eliminare i difetti crea una nuova obbligazione con un termine di prescrizione decennale, ma non modifica il termine annuale originario per le altre azioni contrattuali. Annullando la decisione precedente, la Corte rinvia la causa per un riesame completo.
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Vizi della cosa venduta: quando è aliud pro alio?
Un acquirente cita in giudizio un'azienda di arredamento per la difformità di una camera da letto. La Cassazione chiarisce la distinzione tra 'aliud pro alio' e semplice mancanza di qualità, ritenendo che se il bene assolve alla sua funzione principale, non si tratta di 'aliud pro alio'. Di conseguenza, si applicano i termini di prescrizione più brevi per i vizi della cosa venduta, e nel caso di specie, l'azione dell'acquirente è stata dichiarata prescritta.
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Vizi dell’immobile: prescrizione e obblighi del venditore
Una società immobiliare ha citato in giudizio il venditore di un terreno a causa di una contaminazione scoperta dopo l'acquisto. Sebbene il contratto di vendita prevedesse l'obbligo del venditore di rimuovere delle cisterne, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale clausola non crea una nuova obbligazione con prescrizione decennale. L'azione per i vizi dell'immobile rientra nella garanzia contrattuale e si prescrive nel termine breve di un anno dalla scoperta. La domanda di risarcimento danni è stata quindi respinta perché prescritta.
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Onere della prova vizi: chi deve provare il difetto?
Un'azienda acquista un immobile e riscontra problemi di umidità, chiedendo una riduzione del prezzo. La Corte d'Appello accoglie la domanda, invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico dei venditori. La Corte di Cassazione cassa la sentenza, ribadendo un principio fondamentale: l'onere della prova vizi spetta sempre al compratore. Quest'ultimo deve dimostrare l'esistenza del difetto, non è compito del venditore provare che il vizio derivi da cause esterne.
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Vizi della cosa venduta: la Cassazione fa chiarezza
Una società di logistica ha citato in giudizio un venditore di semirimorchi per difetti nel coefficiente di isolamento termico. La richiesta è stata respinta nei gradi di merito per tardiva denuncia del vizio (decadenza). La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che le contestazioni sui vizi della cosa venduta devono rispettare termini perentori e che non è compito della Corte rivalutare i fatti già accertati. È stato inoltre chiarito che non si trattava di 'aliud pro alio', poiché i beni erano idonei all'uso specifico indicato nel contratto.
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