La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11806/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di visto infedele. Un professionista aveva impugnato una cartella di pagamento per un visto apposto su una dichiarazione, sostenendo l'incompetenza dell'ufficio provinciale che l'aveva emessa. La Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la competenza a sanzionare il professionista per il visto infedele spetta esclusivamente alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui il professionista ha il domicilio fiscale, non a quella del contribuente. Di conseguenza, l'atto emesso dall'ufficio incompetente è stato annullato.
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