Una detenuta ha aggredito un'agente di polizia penitenziaria per costringerla a chiamare il medico e ottenere così un aumento del dosaggio di psicofarmaci. I giudici di merito avevano condannato la donna per il reato più grave di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, comma 1, c.p.). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della difesa, chiarendo che l'obiettivo immediato della condotta era costringere l'agente a compiere un atto del proprio ufficio (chiamare il medico per tutelare la salute), non un atto contrario ai suoi doveri. Di conseguenza, la Suprema Corte ha riqualificato il fatto nella fattispecie meno grave prevista dal secondo comma dell'articolo 336 c.p. e ha annullato la sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena.
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