Un uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di restare a casa di notte, viene condannato per essersi allontanato. Durante i controlli notturni delle forze dell'ordine, non era in casa. L'uomo si difende sostenendo di non aver sentito il citofono. La Cassazione conferma la condanna, dichiarando il ricorso inammissibile. La difesa non ha contestato specificamente le prove, come l'annotazione di servizio che attestava l'uso sia del citofono che del campanello. La sentenza ribadisce che la violazione sorveglianza speciale è provata e l'appello deve essere specifico, non generico.
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