Un individuo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di non lasciare la propria abitazione dopo le ore 19:00, è stato sorpreso in strada alle 22:13. Ha presentato ricorso, sostenendo l'assenza di offensività della condotta e la carenza di dolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la violazione sorveglianza speciale si configura anche con dolo generico, cioè la consapevolezza di non rispettare gli obblighi imposti, indipendentemente dalle finalità. L'allontanamento, anche breve, ha leso le finalità della misura di prevenzione.
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