Un uomo viene condannato per violazione sorveglianza speciale. In sua difesa, sostiene che la misura originaria era stata annullata con effetto retroattivo e che quindi, al momento del fatto, non era sottoposto ad alcun obbligo. La Corte di Cassazione, però, conferma la condanna. I giudici chiariscono che, sebbene la prima misura fosse stata revocata, un successivo provvedimento di aggravamento, basato su nuovi e diversi elementi di pericolosità, era rimasto pienamente valido ed efficace. Questo secondo atto era autonomo dal primo e non è stato toccato dalla revoca. Di conseguenza, l'uomo era tenuto a rispettarne le prescrizioni e la sua violazione costituisce reato.
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