La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione prescrizioni di una misura di prevenzione. L'imputato lamentava un vizio di motivazione riguardo la prova della sua assenza da casa, ma la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando che la verifica della polizia presso l'abitazione, con la sola presenza della moglie, costituiva prova sufficiente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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