La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (art. 599 bis c.p.p.). Il ricorso era basato su una presunta violazione di legge, un motivo non previsto per questo tipo di impugnazione. La Suprema Corte ha ribadito che, a differenza del patteggiamento, le possibilità di ricorrere contro il concordato in appello sono estremamente limitate, come stabilito dall'art. 610, comma 5 bis, c.p.p., portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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