Una società editoriale ha contestato l'obbligo di versare i contributi previdenziali per alcuni collaboratori, negandone la natura di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La sentenza ribadisce i limiti del giudizio di legittimità, che non può riesaminare i fatti, e chiarisce l'autonomia del regime sanzionatorio degli enti previdenziali privatizzati, come quello dei giornalisti, rispetto alla normativa generale.
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