Un cittadino perde il diritto a un alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della proprietà di un altro immobile. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che la nozione di 'alloggio adeguato' non richiede necessariamente l'allaccio alle reti pubbliche (gas, fogna), ma la presenza di sistemi funzionali alternativi, come fossa settica, bombola del gas e camino. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non a una violazione di legge.
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