La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di tre imputati, condannati per reati come truffa, millantato credito e ricettazione. Uno degli imputati, L'Imputato A, lamentava vizi procedurali e sulla dosimetria della pena, ma il suo ricorso è stato rigettato. L'Imputato B contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non menzione della condanna, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per L'Imputato C, condannato per truffa, la Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. La Corte ha stabilito che la non menzione della condanna doveva essere riconosciuta, senza necessità di un nuovo giudizio.
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