La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una declaratoria di inammissibilità di un appello. La difesa sosteneva l'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla Riforma Cartabia), che impone nuovi oneri formali a pena di inammissibilità. La Corte ha rigettato la questione, ritenendola manifestamente infondata, e ha chiarito che le nuove norme regolano solo le modalità di esercizio del diritto di impugnazione da parte del difensore, senza violare il diritto di difesa dell'imputato.
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