Mandato a impugnare: la Cassazione chiarisce le nuove regole
La Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità nella procedura penale, specialmente per quanto riguarda le impugnazioni. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 37184 del 2024, ha ribadito la necessità di un mandato a impugnare specifico e successivo alla sentenza per l’imputato assente, pena l’inammissibilità dell’appello. Questa decisione offre chiarimenti fondamentali per i difensori e conferma la rigidità dei nuovi requisiti formali.
I Fatti del Caso: un Appello Bloccato sul Nascere
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nel novembre 2023 nei confronti di un imputato giudicato in assenza. Il suo difensore presentava appello, ma la Corte d’Appello lo dichiarava immediatamente inammissibile. La ragione? La mancata presentazione, unitamente all’atto di appello, di due documenti cruciali richiesti dalle nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia: un mandato specifico a impugnare, rilasciato dall’imputato dopo la pronuncia della sentenza, e un atto di dichiarazione o elezione di domicilio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il difensore, ritenendo la decisione ingiusta, ricorreva in Cassazione, sostenendo due principali argomentazioni:
- Violazione di legge: Secondo la difesa, la richiesta di un nuovo mandato e di una nuova elezione di domicilio era superflua. Il difensore era già munito di un mandato difensivo conferito per il giudizio precedente, svoltosi a seguito di un annullamento con rinvio da parte della stessa Cassazione. L’imposizione di nuovi adempimenti formali veniva considerata lesiva dei diritti di difesa.
- Questione di legittimità costituzionale: La difesa sollevava dubbi sulla costituzionalità delle nuove disposizioni dell’art. 581 cod. proc. pen., ritenendole in contrasto con i principi di uguaglianza (art. 3), del diritto di difesa (art. 24), della presunzione di non colpevolezza (art. 27) e del giusto processo (art. 111 Cost.).
La Decisione della Cassazione sul mandato a impugnare
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato e confermando la decisione della Corte d’Appello. La sentenza chiarisce in modo inequivocabile la portata e la finalità delle nuove norme.
La Ratio delle Nuove Norme
I giudici hanno spiegato che la sentenza di primo grado era stata emessa dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (30 dicembre 2022). Di conseguenza, le nuove disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, del codice di procedura penale erano pienamente applicabili. La ratio di queste norme è duplice:
- Garantire che l’ufficio giudiziario possa notificare correttamente il decreto di citazione a giudizio per l’appello, senza dover compiere complesse e spesso infruttuose ricerche.
- Assicurare, soprattutto nel caso dell’imputato assente, che l’impugnazione sia espressione di una volontà consapevole e attuale dell’imputato stesso, e non una scelta autonoma del difensore. Il mandato a impugnare post-sentenza serve proprio a certificare questa volontà.
La Questione di Legittimità Costituzionale
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando un suo precedente specifico (Sez. 6, n. 3365 del 2023). Le nuove disposizioni, secondo la Cassazione, non limitano il diritto di impugnazione dell’imputato, ma si limitano a regolare le modalità con cui il difensore può esercitare tale facoltà. Non violano né il diritto di difesa né la presunzione di non colpevolezza, in quanto mirano a rafforzare la consapevolezza e la partecipazione, seppur indiretta, dell’imputato al processo.
le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una stretta interpretazione delle norme introdotte dalla Riforma Cartabia. La sentenza appellata è successiva all’entrata in vigore della riforma, pertanto si applicano i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questi prevedono, a pena di inammissibilità, il deposito contestuale all’impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio e, per l’imputato assente, di uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza. La Corte sottolinea che la finalità di tali norme è garantire la certezza della volontà dell’imputato di appellare e semplificare le notifiche. Un mandato precedente, conferito per una fase diversa del processo, non può soddisfare questo requisito, poiché ogni sentenza successiva richiede una nuova e chiara manifestazione di volontà ad impugnare. Le censure di incostituzionalità sono state respinte perché le norme non limitano il diritto di difesa, ma ne regolamentano l’esercizio da parte del difensore.
le conclusioni
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione consolida l’orientamento secondo cui gli adempimenti formali introdotti dalla Riforma Cartabia sono inderogabili. Per il difensore di un imputato giudicato in assenza, è obbligatorio depositare, insieme all’atto di appello, sia un’elezione di domicilio aggiornata sia un mandato a impugnare specifico e posteriore alla data della sentenza. L’assenza di tali documenti comporta l’inammissibilità dell’appello, senza possibilità di sanatoria. Questa decisione rappresenta un monito per i professionisti del diritto, chiamati a una maggiore attenzione nel rispetto delle nuove e più stringenti formalità processuali.
Dopo la riforma Cartabia, è necessario un nuovo mandato per appellare una sentenza se l’imputato è assente?
Sì, la legge ora richiede espressamente che il difensore depositi un mandato a impugnare specifico, rilasciato dall’imputato in data successiva alla pronuncia della sentenza, pena l’inammissibilità dell’appello.
Una precedente elezione di domicilio è sufficiente per l’atto di appello?
No, la sentenza chiarisce che le nuove norme impongono il deposito di una dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all’atto di impugnazione. Una precedente elezione, anche se fatta nello stesso procedimento, non è più considerata valida se non viene formalmente rinnovata.
Le nuove norme sul mandato a impugnare sono state considerate incostituzionali?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Ha stabilito che queste regole non limitano il diritto di difesa dell’imputato, ma si limitano a disciplinare le modalità con cui il difensore può esercitare il potere di impugnazione per conto del suo assistito.