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Violazione Della Sorveglianza Speciale

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90 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Violazione della sorveglianza speciale: condanna e multa
Il caso riguarda un uomo condannato per la violazione della sorveglianza speciale, reato previsto dall'articolo 73 del Codice Antimafia. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Appello, sostenendo l'incostituzionalità o la tacita abrogazione della norma incriminatrice, oltre a richiedere l'applicazione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la norma penale è pienamente legittima, come già confermato dalla Corte Costituzionale. Inoltre, le contestazioni sulla gravità del fatto e sulle attenuanti sono state ritenute generiche e ripetitive di questioni già correttamente risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna e multa salata
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Ragusa è stato sorpreso in un altro comune a bordo di un'auto guidata dalla compagna. Accusato di violazione della sorveglianza speciale, è stato condannato in sede di merito. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando l'applicazione della recidiva e lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e volto a richiedere una inammissibile rivalutazione dei fatti già ampiamente esaminati dai giudici di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: 45 minuti costano caro
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno si è presentato dai Carabinieri con quarantacinque minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito delle 10:30. L'imputato ha giustificato il ritardo come una semplice leggerezza occasionale, priva di dolo. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, confermando la condanna per la violazione della sorveglianza speciale. I giudici hanno evidenziato che un ritardo di tale entità offende il bene giuridico tutelato e che i numerosi precedenti penali del soggetto escludono qualsiasi ipotesi di buona fede o la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: un cellulare costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sorpreso in possesso di un telefono cellulare perfettamente funzionante. Tale condotta integra il reato di violazione della sorveglianza speciale, punito dall'articolo 75 del Codice Antimafia. La Suprema Corte ha confermato la legittimità della condanna, ritenendo corretta l'applicazione della recidiva a causa dei numerosi precedenti penali del soggetto, indicativi di una spiccata pericolosità sociale. È stato inoltre confermato il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato a un anno di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale. Il soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione con l'obbligo di non allontanarsi dalla propria dimora, aveva violato tale prescrizione. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici e privi di un reale confronto con la decisione d'appello, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: no a ricorsi ripetitivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a sei mesi di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). Il ricorrente aveva contestato la decisione della Corte d'Appello riproponendo gli stessi identici motivi già respinti nei gradi precedenti, senza aggiungere nuove argomentazioni valide. I giudici di legittimità hanno ribadito che la semplice ripetizione dei motivi d'appello rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: niente sconti di pena
Il Sottoposto, già giudicato socialmente pericoloso, è stato condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Egli ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della sua pericolosità sociale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale era già stata accertata dal giudice della prevenzione e che la violazione delle prescrizioni è un dato di fatto. Inoltre, i numerosi precedenti penali e la gravità della condotta giustificano il mancato riconoscimento delle attenuanti. Di conseguenza, la condanna penale è confermata e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: ricorso vuoto, condanna ferma
Il Sottoposto alla Misura è stato condannato per il reato di violazione della sorveglianza speciale, previsto dal codice antimafia per aver trasgredito le prescrizioni imposte. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito circa la sussistenza dell'infrazione e del dolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi di impugnazione sono risultati del tutto generici, privi di specifiche argomentazioni di fatto e di diritto idonee a contrastare la decisione precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per la violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011). I giudici di merito avevano inflitto una pena di oltre due anni di reclusione, considerando anche la recidiva reiterata specifica. Il ricorrente ha contestato il trattamento sanzionatorio, ma la Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato e respinto in appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: no a sconti sotto il minimo
Il Cittadino, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Spoleto, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine nel territorio di un altro comune. Condannato in appello alla pena minima di un anno di reclusione, ha proposto ricorso lamentando l'eccessività della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità dei motivi, poiché la pena era già stata fissata al minimo edittale, confermando la condanna e applicando una sanzione pecuniaria per la violazione della sorveglianza speciale.
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Sorveglianza speciale: ricorso errato conferma la condanna
Il caso riguarda Il Cittadino, condannato a sei mesi di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale. Il Cittadino ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione della sentenza di appello. Tuttavia, l'atto difensivo faceva riferimento a istituti del tutto estranei al processo, come il patteggiamento e il reato continuato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della genericità dei motivi, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna per 200 metri
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a sei mesi di arresto per la violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente contestava la ricostruzione oraria del controllo di polizia, sostenendo un errore nella valutazione dei tempi tra l'avvistamento fuori casa e il successivo controllo nell'abitazione. I giudici di legittimità hanno chiarito che gli orari indicati (avvistamento alle 1:10 e rientro alle 1:25 a soli 200 metri di distanza) sono perfettamente compatibili. La Cassazione ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità, confermando la condanna e infliggendo una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un motoveicolo in orario notturno. Tale condotta ha violato sia il divieto di guida sia l'obbligo di rimanere in casa di notte. Il Tribunale e la Corte d'Appello lo hanno condannato a un anno e quattro mesi di arresto. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la condotta integra una specifica violazione della sorveglianza speciale, poiché l'obbligo di non uscire di notte è una prescrizione precisa e non un generico dovere di rispettare le leggi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: ricorso respinto e multa
Il Sottoposto alla misura di prevenzione è stato condannato per la violazione della sorveglianza speciale per aver incontrato tre persone non autorizzate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi non erano stati presentati in appello e richiedevano un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: il finto malore non salva
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale è stato condannato per aver violato le prescrizioni imposte. Durante un controllo di polizia presso l'abitazione autorizzata, l'uomo non ha risposto al citofono per oltre dieci minuti. La difesa ha sostenuto che l'assenza di risposta fosse dovuta a un improvviso malore, che avrebbe poi costretto il soggetto a rientrare in anticipo presso la propria residenza abituale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna a un anno e due mesi di reclusione. I giudici hanno ritenuto logica la ricostruzione dell'assenza, poiché l'imputato non ha fornito alcuna prova medica del malore e non ne ha fatto menzione al commissariato il giorno successivo. La condotta integra pienamente il reato di violazione della sorveglianza speciale.
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Violazione della sorveglianza speciale: nessuna scusa per i ritardi
Il Primo Ricorrente e il Secondo Ricorrente hanno impugnato la condanna per violazione della sorveglianza speciale e per evasione. Il Primo Ricorrente ha giustificato il rientro tardivo dopo le ore 21:00 adducendo un'improvvisa esigenza alimentare. Il Secondo Ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto per il reato di evasione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno stabilito che la consapevolezza di violare le prescrizioni configura il reato, escludendo che generiche necessità personali possano scriminare la condotta. Entrambi i soggetti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale per un cellulare: è reato
Il Sorvegliato Speciale è stato condannato a otto mesi di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale, in quanto trovato in possesso di un telefono cellulare. Il tribunale aveva inserito nel provvedimento di prevenzione il divieto assoluto di portare con sé apparati di comunicazione. La difesa ha impugnato la condanna, sostenendo che la legge non prevede espressamente il divieto di possedere un telefono cellulare tra le misure standard. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la legge attribuisce al tribunale il potere di imporre qualsiasi prescrizione ritenuta necessaria per la difesa sociale. Di conseguenza, il divieto di usare il cellulare è pienamente legittimo e la sua inosservanza costituisce reato.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna per casa vuota
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per la violazione della sorveglianza speciale. Il Sottoposto, soggetto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, non era stato trovato in casa durante due controlli serali della polizia. La difesa sosteneva che l'uomo si fosse trasferito, ma tale variazione di domicilio non era mai stata comunicata formalmente alle autorità. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a un anno di libertà vigilata. La Cassazione ha ribadito che il mancato rispetto delle prescrizioni e l'omessa comunicazione del cambio di dimora integrano pienamente il reato, evidenziando una spiccata propensione a delinquere del ricorrente, condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna immediata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato a due anni di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale (Art. 75 D.Lgs 159/2011). Il ricorrente sosteneva che la misura di prevenzione non fosse ancora esecutiva al momento del fatto, avvenuto prima che il decreto diventasse irrevocabile. I giudici hanno chiarito che le prescrizioni della sorveglianza speciale sono immediatamente esecutive a partire dalla notifica del provvedimento all'interessato, rendendo irrilevante la successiva data di irrevocabilità. La Suprema Corte ha confermato la condanna, evidenziando anche l'inammissibilità dei motivi di ricorso non presentati in appello e respingendo le contestazioni sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: il ricorso costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato a un anno di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Corte d'Appello ha motivato in modo logico e coerente la colpevolezza, basandosi sulle dichiarazioni di un testimone. Inoltre, la valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se priva di vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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