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Violazione Della Sorveglianza Speciale

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90 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Violazione della sorveglianza speciale: no alla finta urgenza
Un cittadino sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ha violato l'obbligo di non possedere telefoni cellulari. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in auto con un pregiudicato e con uno smartphone acceso. La difesa ha giustificato l'uso del telefono con la necessità urgente di acquistare farmaci per la moglie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato. I giudici hanno chiarito che la prescrizione medica risaliva a due mesi prima, consentendo una normale programmazione. Inoltre, la presenza in auto con un pregiudicato dimostra una particolare gravità. I giudici hanno confermato la condanna, escludendo lo stato di necessità e la lieve entità del fatto. La violazione della sorveglianza speciale resta quindi un reato grave in presenza di precedenti specifici e comportamenti consapevoli.
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Violazione della sorveglianza speciale: l’assenza fa prova
L'imputata, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ha risposto al controllo delle forze dell'ordine presso la propria abitazione. La difesa ha sostenuto l'assenza di prove sulla funzionalità del campanello e la possibilità che la donna stesse dormendo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna a un anno di reclusione per la violazione della sorveglianza speciale. I giudici hanno chiarito che, dimostrata la mancata risposta al controllo, l'onere di provare la presenza in casa spetta alla difesa. La Suprema Corte non può compiere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi. Di conseguenza, la persona condannata deve pagare le spese del processo e versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: due incontri non bastano
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un cittadino sottoposto a misura preventiva, accusato del reato di violazione della sorveglianza speciale per essersi accompagnato in due distinte occasioni, a distanza di sei mesi l'una dall'altra, con soggetti pregiudicati. I giudici di merito avevano condannato l'uomo a un anno di reclusione, ritenendo sufficienti i due episodi. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della difesa, chiarendo che il reato richiede una stabilità e continuità nei contatti, ossia un'abitualità che non può configurarsi in presenza di soli due incontri sporadici e occasionali. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste, prosciogliendo definitivamente l'imputato.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna e ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato in appello alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale, previsto dal Codice Antimafia. Il ricorrente sosteneva l'assenza di dolo e la totale inoffensività della propria condotta, lamentando anche la mancata considerazione di alcuni documenti difensivi. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile perché generico e meramente ripetitivo delle difese già respinte nei gradi precedenti. La sentenza impugnata aveva ampiamente dimostrato la sussistenza del reato e la non pertinenza delle prove addotte dalla difesa. L'imputato perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna e ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato a un anno, otto mesi e quindici giorni di reclusione per violazione della sorveglianza speciale continuata. La difesa sosteneva lo stato di necessità e chiedeva la non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre a contestare la recidiva. I giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. I motivi sollevavano questioni di merito non consentite in sede di legittimità e riproducevano tesi già disattese in appello. L'abitualità della condotta, i precedenti specifici e la gravità dell'offesa impediscono il riconoscimento della tenuità del fatto. La condanna resta confermata con l'aggiunta di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: il ritardo costa la condanna
Un uomo sottoposto a misura di prevenzione ha impugnato la condanna a undici mesi di arresto per il reato di violazione della sorveglianza speciale. L'imputato ha giustificato i propri ritardi e l'assenza a un controllo con il traffico stradale e impedimenti personali, definendo lieve il ritardo accumulato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che anche il semplice ritardo integra il reato previsto dalla legge sulle misure di prevenzione. La reiterazione della condotta dimostra la piena consapevolezza della violazione.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna per dolo generico
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un individuo sottoposto a misura di prevenzione per il reato di violazione della sorveglianza speciale. L'imputato contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e l'addebito della recidiva. I giudici hanno chiarito che il reato richiede unicamente la consapevolezza di disattendere le prescrizioni imposte. La Suprema Corte ha inoltre escluso la lieve entità della violazione a causa della condotta pregressa e della vicinanza temporale con altri precedenti illeciti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'interessato sosteneva che la misura fosse sospesa a causa di un periodo di detenzione e che mancasse la verifica giudiziale sulla persistenza della sua pericolosità sociale, invocando una recente sentenza della Corte Costituzionale. I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva perché la questione richiedeva accertamenti di fatto mai sollevati nei precedenti gradi di giudizio, oltre a mancare di dettagli sui periodi di carcerazione. L'imputato è stato quindi condannato in via definitiva al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro.
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Violazione della sorveglianza speciale: il citofono muto fa prova
Un uomo sottoposto all'obbligo di soggiorno è stato condannato per violazione della sorveglianza speciale dopo non aver risposto al citofono di casa per tre minuti durante un controllo dei Carabinieri. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione lamentando due profili: l'illegittima trasformazione d'ufficio del processo d'appello da cartolare a trattazione orale e la presunta insufficienza probatoria del mancato riscontro al citofono per provare il suo allontanamento. La Suprema Corte ha rigettato integralmente l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il passaggio all'udienza partecipata è obbligatorio per legge quando occorre acquisire nuovi documenti. Inoltre, la mancata risposta al controllo domiciliare, in assenza di prove o giustificazioni concrete, costituisce prova valida dell'assenza illegittima dall'immobile.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna resa definitiva
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di violazione della sorveglianza speciale commesso nell'agosto 2019. La difesa ha lamentato un vizio di motivazione dei giudici di merito e la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha giudicato l'impugnazione del tutto generica e priva del necessario confronto con gli elementi di fatto e di diritto emersi nel processo. I giudici di merito avevano infatti accertato e descritto puntualmente le trasgressioni commesse dal soggetto in due diverse date. La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la condanna penale e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: illecita la casa vicina
Un cittadino sottoposto a misura di prevenzione ha subito una condanna per il reato di violazione della sorveglianza speciale. L'uomo si trovava presso l'abitazione dello zio durante l'orario in cui aveva l'obbligo di rimanere nella propria dimora. La difesa ha sostenuto l'assenza di reato per mancata offensività della condotta, evidenziando che la casa dello zio confinava direttamente con la sua. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la vicinanza della casa non attenua la gravità dell'illecito penale. Conta esclusivamente l'inottemperanza formale all'ordine del magistrato. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: il ritardo punisce
Un uomo sottoposto alla misura di prevenzione si presenta in ritardo presso l'autorità di pubblica sicurezza per firmare il registro di controllo. I giudici di merito lo condannano per il reato contestato. L'imputato presenta ricorso per Cassazione, sostenendo che il mero ritardo non dimostri una reale intenzione di ribellarsi alle prescrizioni imposte. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e conferma la responsabilità penale. I giudici di legittimità ribadiscono che per configurare la violazione della sorveglianza speciale basta la consapevolezza delle prescrizioni e la cosciente volontà di non rispettarle. A nulla rilevano i motivi o le intenzioni personali del soggetto vigilato. Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale e ritardo di pochi minuti
Un uomo sottoposto a misura preventiva subiva una condanna a otto mesi di reclusione per violazione della sorveglianza speciale, essendo stato fermato in auto appena cinque minuti oltre il limite imposto dal tramonto. La difesa contestava l'assenza di dolo, evidenziando la variabilità quotidiana dell'orario solare e l'esiguo ritardo. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze difensive, sottolineando che i giudici di merito non avevano motivato sulla reale intenzione di infrangere il divieto. Rilevata la fondatezza dell'impugnazione ed essendo trascorso il termine legale massimo, la Suprema Corte ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione.
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Violazione della sorveglianza speciale: confermata la condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per detenzione di stupefacenti e violazione della sorveglianza speciale. L'uomo deteneva diverse sostanze destinate alla vendita, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari vietati dalla misura di prevenzione, pubblicizzando inoltre l'attività sui canali social. I giudici hanno chiarito che il reato di violazione delle prescrizioni richiede soltanto il dolo generico, rendendo del tutto irrilevanti le giustificazioni personali del trasgressore. La Suprema Corte ha inoltre escluso le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Violazione della sorveglianza speciale per comprare la pizza
Un uomo sottoposto alla misura di prevenzione è uscito di casa oltre le ore 21:00 per recarsi in pizzeria. Le forze dell'ordine hanno accertato la sua presenza in strada durante l'orario di divieto. I giudici hanno confermato la sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I magistrati hanno ribadito che qualsiasi inosservanza del divieto di allontanamento integra il reato di violazione della sorveglianza speciale, anche se il ritardo o l'uscita sono di modesta entità. La necessità di acquistare cibo non giustifica la condotta, potendo l'interessato provvedere negli orari consentiti. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione sorveglianza speciale: basta una sola notte fuori
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una persona sottoposta a misura di prevenzione che non ha rispettato il rientro serale presso la propria abitazione. L'imputata ha impugnato la condanna sostenendo che un singolo allontanamento notturno non costituisse una condotta penalmente rilevante e chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. I giudici hanno chiarito che la violazione della sorveglianza speciale si consuma anche attraverso una sola trasgressione dell'obbligo di permanenza notturna a casa. Non è richiesta la ripetizione della condotta, a differenza di altre prescrizioni come il divieto di frequentare pregiudicati. La Corte ha confermato la condanna per via dell'elevato pericolo sociale, dichiarando il ricorso inammissibile.
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Violazione della sorveglianza speciale: basta un allontanamento
Un cittadino sottoposto alla misura di prevenzione si allontana dal proprio Comune di dimora senza aver prima ottenuto la prescritta autorizzazione. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato di violazione della sorveglianza speciale previsto dal codice antimafia è sufficiente anche un singolo e puntuale allontanamento non autorizzato, a patto che l'azione sia compiuta con dolo, ossia con piena consapevolezza e volontà. Nel caso specifico, la difesa non ha sollevato la questione della particolare tenuità del fatto, né ha smentito la sussistenza della volontà trasgressiva. L'imputato perde definitivamente il ricorso e riceve la condanna al pagamento delle spese di giudizio e a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: valida senza sosta
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un individuo per il reato di violazione della sorveglianza speciale. La difesa sosteneva che il giudice dovesse rivalutare la persistenza della pericolosità sociale prima di contestare l'inadempimento degli obblighi. I Supremi Giudici hanno chiarito che l'obbligo di un nuovo accertamento scatta soltanto se la misura preventiva è rimasta sospesa a causa di una detenzione in carcere per espiazione pena di durata pari ad almeno due anni. Poiché tale circostanza non si è verificata nel caso specifico, la misura conservava piena efficacia. La Corte ha rigettato integralmente le censure sui benefici sanzionatori e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violazione della sorveglianza speciale: condanna per orari
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 5 mesi e 10 giorni di arresto nei confronti di un uomo sottoposto a misura di prevenzione. L'imputato ha commesso la violazione della sorveglianza speciale rincasando ripetutamente dopo le 21:00 o uscendo prima delle 7:00 del mattino. La difesa ha sostenuto che l'uomo non voleva compiere reati né sottrarsi ai controlli di polizia, chiedendo l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. I giudici hanno respinto la tesi difensiva: per integrare il reato basta la volontà cosciente di disattendere gli orari imposti, mentre i motivi personali non hanno alcun valore esimente. Inoltre, la reiterazione delle violazioni nel tempo esclude la particolare tenuità del fatto, rendendo il ricorso inammissibile con condanna a 3.000 euro di sanzione.
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Violazione della sorveglianza speciale: la dimenticanza non scusa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a una persona sottoposta a misura di prevenzione per il reato di violazione della sorveglianza speciale. L'interessata non si era presentata con regolarità presso il Commissariato di polizia nelle date e negli orari prestabiliti dal provvedimento. La difesa sosteneva che la mancata presentazione derivasse da una mera dimenticanza e dal basso livello culturale dell'imputata, la quale non avrebbe compreso gli obblighi scritti. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, chiarendo che il provvedimento era stato ritualmente notificato a mani proprie con consegna di copia. La semplice trascuratezza o la distrazione non escludono il dolo generico, poiché l'ignoranza della legge penale scusa l'imputato solo quando risulta assolutamente inevitabile e oggettivamente insuperabile.
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