Un privato cittadino ha costruito un capannone abusivo di grandi dimensioni all'interno di una fascia di rispetto cimiteriale. In seguito alla condanna penale irrevocabile, il giudice ha disposto l'ordine di demolizione del manufatto. Il proprietario ha impugnato il provvedimento, sostenendo la prescrizione della sanzione e l'esistenza di una domanda di condono edilizio. I giudici hanno respinto le doglianze. L'ordine di demolizione non costituisce una pena in senso stretto, ma una misura ripristinatoria con valore reale che non si estingue mai per decorso del tempo. Inoltre, la sanatoria straordinaria non può sanare immobili edificati in zone con inedificabilità assoluta o con volumetrie superiori ai limiti massimi di legge. La Suprema Corte ha confermato l'abbattimento e condannato il ricorrente.
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