La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14536/2025, ha stabilito che l'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale non si applica alle verifiche fiscali 'a tavolino' per i tributi non armonizzati, come l'IRPEF. Il caso riguardava due soci di una s.a.s. che avevano impugnato avvisi di accertamento sostenendo la violazione delle garanzie difensive per la mancata emissione di un verbale di chiusura delle operazioni. La Corte ha rigettato i ricorsi, chiarendo che le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente, come il termine dilatorio e il verbale finale, sono previste solo per le ispezioni fisiche presso la sede del contribuente e non per i controlli documentali effettuati presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
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