L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda committente il pagamento di contributi omessi da una società appaltatrice, basandosi su un verbale ispettivo. L'Azienda ha promosso un giudizio di accertamento negativo del debito. La Corte d'Appello ha dato ragione all'Azienda, rilevando che l'Ente non aveva provato l'effettivo impiego dei lavoratori nell'appalto. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'Azienda avesse contestato solo genericamente il verbale ispettivo, invocando il principio di non contestazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il principio di non contestazione opera solo all'interno del processo e non si applica ai documenti extraprocessuali come i verbali ispettivi. Di conseguenza, l'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese processuali, non avendo fornito le prove necessarie del proprio credito.
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