Un soggetto, indagato per detenzione di stupefacenti, ricorreva in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità delle prove a suo carico. La difesa argomentava che la nullità del verbale di perquisizione dovesse estendersi anche alla precedente attività di osservazione della polizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'attività di osservazione costituisce un atto investigativo autonomo e distinto, la cui validità non è compromessa dalla nullità di atti successivi. Pertanto, le informazioni raccolte durante l'osservazione rimangono una fonte valida di gravi indizi di colpevolezza.
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