Un Cittadino ha contestato una multa per violazione del Codice della Strada, affermando di non aver ricevuto la **notifica multa cambio residenza**. Il verbale era stato spedito al suo vecchio indirizzo, sebbene avesse comunicato il trasferimento al Comune. I giudici di primo e secondo grado avevano annullato la multa, ritenendo la notifica nulla e imputando alla Pubblica Amministrazione (PA) l'onere di verificare la nuova residenza. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che il Cittadino, al momento del cambio di residenza, aveva omesso di comunicare il numero di targa del veicolo. Questa omissione ha impedito alla PA di aggiornare i registri. Pertanto, la notifica all'indirizzo risultante dagli archivi non aggiornati è valida se il privato non ha fornito tutti i dati. La causa tornerà al Tribunale per un nuovo esame.
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