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Vendita Di Cosa Altrui

8 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Situazione giuridica in cui un venditore si impegna a trasferire la proprietà di un bene che appartiene a un terzo, obbligandosi a procurarne l'acquisto al compratore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vendita di cosa altrui: chi non compra perde il doppio
La controversia riguarda un preliminare di vendita di cosa altrui relativo a terreni agricoli concessi in leasing al promittente venditore. Il promittente venditore si era impegnato ad acquistare personalmente i beni dalla società proprietaria per poi trasferirli alla promissaria acquirente. Nonostante la diffida formale e la convocazione davanti al notaio, il venditore non si è presentato, ammettendo la mancanza di fondi per riscattare il leasing. La promissaria acquirente ha esercitato il recesso contrattuale, chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. Il promittente venditore ha contestato presunti inadempimenti della controparte legati a trattative di rinegoziazione del prezzo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del venditore, confermando la piena legittimità del recesso per grave e colpevole inadempimento del promittente venditore.
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Interpretazione del contratto di leasing: banca perde contro cliente
Un'azienda utilizzatrice di un immobile in leasing stipula un preliminare di vendita con un terzo prima di riscattare il bene. A causa di ritardi nel riscatto imputabili alla società di leasing, il preliminare si risolve. L'utilizzatore chiede di essere tenuto indenne dalla società di leasing. La Corte d'Appello accoglie la domanda di manleva, interpretando la clausola contrattuale a favore dell'utilizzatore. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della banca, confermando che l'interpretazione del contratto di leasing operata dal giudice di merito non è sindacabile se plausibile. La banca perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Contratto preliminare di vendita di cosa altrui: resa la caparra
L'Azienda Acquirente stipula un contratto preliminare di vendita di cosa altrui con l'Azienda Venditrice per l'acquisto di un immobile, versando una caparra confirmatoria. L'Azienda Venditrice, non essendo proprietaria del bene, si impegna a procurarne l'acquisto da un Terzo Proprietario entro un termine stabilito. Alla scadenza del termine, l'Azienda Venditrice non trasferisce l'immobile. L'Azienda Acquirente recede dal contratto e chiede la restituzione della caparra. Successivamente, l'Azienda Acquirente acquista l'immobile direttamente dal Terzo Proprietario. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'Azienda Venditrice, confermando che l'inadempimento di quest'ultima si è perfezionato alla scadenza del termine pattuito. Il successivo acquisto diretto da parte dell'acquirente non sana l'inadempimento del venditore, che è quindi obbligato a restituire la caparra ricevuta.
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Preliminare di vendita di cosa altrui: chi vince tra eredi?
Due sorelle citano in giudizio il padre per ottenere il trasferimento di immobili promessi in vendita con un contratto preliminare. Durante la causa il padre muore e la proprietà passa agli eredi. Un altro fratello impugna la decisione sostenendo la nullità del giudizio e del contratto, trattandosi di un preliminare di vendita di cosa altrui. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del fratello. I giudici chiariscono che l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è valida se l'altruità del bene viene meno prima della sentenza. Poiché gli eredi avevano acquistato la proprietà degli immobili per successione durante il giudizio, il trasferimento è legittimo. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Preliminare di cosa altrui: acquisto nullo, ragione al compratore
Un Promissario Acquirente si ritira da una proposta di acquisto per un immobile. Il bene apparteneva a un socio e non alla società in concordato che, tramite il suo Commissario, aveva accettato l'offerta. La Cassazione dà ragione all'Acquirente, stabilendo un principio chiave sul preliminare di vendita di cosa altrui: il promittente venditore deve assumere personalmente l'obbligo di far acquistare la proprietà al compratore. In questo caso, il Commissario non aveva il potere di disporre del bene del socio né si era personalmente obbligato a garantirne il trasferimento. L'accordo è quindi nullo e nessuna richiesta di risarcimento è dovuta dall'Acquirente.
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Accordo transattivo e vendita di cosa altrui
Il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un erede contro i suoi familiari. La controversia riguardava un accordo transattivo per il trasferimento di quote immobiliari. La corte ha stabilito che la clausola che prevedeva la cessione della quota posseduta non obbligava i convenuti a riacquistare beni già alienati a terzi decenni prima, escludendo così l'ipotesi di vendita di cosa altrui in assenza di una volontà contrattuale espressa.
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Vendita di cosa altrui: risoluzione e tutele
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto preliminare riguardante una vendita di cosa altrui. Il promittente venditore, nonostante l'obbligo di acquisire la proprietà per trasferirla ai promissari acquirenti, aveva alienato l'immobile a terzi. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore consapevole dell'altruità del bene, qualora scada il termine per l'acquisto della titolarità o il venditore renda impossibile l'adempimento vendendo il bene a soggetti estranei.
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Vendita di cosa altrui: la trascrizione è decisiva
Una società acquista un terreno per edificare, ma scopre che una porzione era stata venduta decenni prima a un'altra persona. La società chiede la risoluzione del contratto per vendita di cosa altrui, ma la Corte di Cassazione respinge la richiesta. La motivazione è che la prima vendita non fu mai trascritta nei registri immobiliari, rendendola non opponibile. Di conseguenza, l'acquisto della società era pienamente valido e la richiesta di risoluzione infondata.
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