La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 444/2024, ha stabilito che l'eccezione alle distanze legali vedute, prevista in presenza di una via pubblica, non si applica ai fondi contigui e allineati sullo stesso lato. La Corte ha rigettato il ricorso su questo punto, affermando che la contiguità tra le proprietà mantiene l'esigenza di tutela della riservatezza. Ha invece accolto il motivo relativo all'eccessiva liquidazione delle spese legali, ricalcolandole in base al reale valore della controversia, notevolmente inferiore a quanto stabilito in appello.
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