L'Azienda ha richiesto il rimborso dell'IRES per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo di aver effettuato investimenti ambientali nel 2010 idonei a beneficiare dell'agevolazione Tremonti Ambiente. Inizialmente l'agevolazione non era stata richiesta per il timore di incompatibilità con il Conto Energia, ma l'istanza è stata presentata successivamente tramite dichiarazioni integrative. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio-rifiuto. Dopo le decisioni dei giudici di merito favorevoli all'Azienda, l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la spettanza del beneficio per la vendita dell'energia sul mercato anziché per l'autoconsumo. La Suprema Corte, rilevando la complessità della questione e l'esistenza di precedenti specifici, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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