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Varianti

7 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una varietà linguistica è una forma di una data lingua usata dai parlanti di quella lingua. Questo può includere dialetti, accenti, registri, stili ed altre varietà linguistiche, così come la lingua standard stessa. In genere il termine lingua è associato solo con la lingua standard, mentre il dialetto è associato con le varietà non standard, con caratteristiche meno prestigiose o "corrette" di quella standard. La linguistica si occupa sia delle lingue standard che delle varietà non standard. Le varietà a livello di lessico, come i regionalismi e le espressioni idiomatiche, sono spesso considerate in relazione allo stile o al livello formale (chiamato anche registro). In quanto strumenti di comunicazione, le lingue sono "istituzioni" che chi parla o scrive continuamente manipola, operando adattamenti funzionali alle proprie esigenze. Ciascuna lingua, pur avendo una fisionomia lessicale, morfologica e sintattica che la caratterizza rispetto alle altre lingue, è una realtà in costante evoluzione, dal lessico alla struttura grammaticale, in particolare a partire dagli usi del parlato. In qualche caso è possibile associare a queste mutazioni specifici eventi storici.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Varianti nel contratto di appalto: paga il committente che firma
L'Appaltatore ha richiesto il pagamento di lavori aggiuntivi eseguiti per la climatizzazione di un locale commerciale. Il Committente si è opposto, sostenendo che tali modifiche fossero necessarie per rimediare a errori di progettazione dell'impresa. La Corte d'Appello ha negato il compenso all'appaltatore, ritenendo che il contratto fosse a prezzo fisso globale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'appaltatore. I giudici hanno rilevato una grave contraddizione nella sentenza d'appello, che prima ha riconosciuto l'esistenza di un verbale di collaudo in cui il committente richiedeva le modifiche, e poi ne ha negato il valore di prova. Inoltre, la Corte d'Appello ha omesso di valutare la perizia tecnica sui costi delle varianti nel contratto di appalto. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Appalto a corpo: perché il prezzo fisso non copre i lavori extra
Una società creditrice ha avviato un pignoramento presso terzi contro la committente di un contratto di appalto a corpo, per recuperare somme dovute dall'appaltatore. La committente sosteneva di non dovere nulla, ma l'appaltatore ha richiesto il pagamento di varianti d'opera non pagate. La Corte d'Appello ha accertato l'inadempimento della committente, condannando i suoi eredi a pagare all'appaltatore oltre 45.000 euro per le varianti. Gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e l'errata valutazione di un documento tecnico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che nell'appalto a corpo il prezzo fisso non copre le varianti, le quali vanno compensate autonomamente se non vi è un accordo diverso. Gli eredi sono stati condannati anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Subappalto e varianti: quando serve l’accordo scritto
La Corte d'Appello di Milano ha chiarito che nel subappalto e varianti l'autorizzazione scritta non è necessaria se le opere extra sono richieste dal sub-committente. La sentenza conferma il diritto del subappaltatore al compenso per i lavori aggiuntivi, rigettando le accuse di inadempimento e difetti costruttivi avanzate dal committente sprovviste di prova specifica.
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Varianti nel contratto di appalto: pagamenti e vizi d’opera
Una committente ha impugnato la decisione che la condannava a pagare lavori extra eseguiti da un'impresa edile. La controversia riguardava le varianti nel contratto di appalto, che l'impresa sosteneva essere state richieste dalla cliente. La Corte d'Appello aveva riconosciuto il credito dell'appaltatore basandosi su un accertamento tecnico preventivo e su prove presuntive. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato un vizio fondamentale: i giudici di secondo grado non si sono pronunciati sulla domanda della committente relativa al risarcimento per i vizi delle opere. La Suprema Corte ha quindi stabilito che, nonostante il diritto al compenso per le varianti, il giudice deve sempre rispondere alla richiesta di danni per difetti costruttivi, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame della domanda risarcitoria.
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Appalto: varianti e termini per il ricorso legale
La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia relativa a un contratto di appalto per la costruzione di complessi immobiliari. Il conflitto riguardava il pagamento di opere extracontratto e le penali per il ritardo nella consegna. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della committente poiché rivolto contro una sentenza definitiva parziale non impugnata nei termini di legge. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'impresa, confermando che la quantificazione dei lavori tramite CTU includeva correttamente spese generali e utile d'impresa, rendendo la decisione del giudice di merito immune da vizi di legittimità.
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Lavori extra-contratto: pagamento e forma scritta
Una società costruttrice ha eseguito opere aggiuntive rispetto a un contratto d'appalto. Il committente si è rifiutato di pagare, appellandosi a una clausola che richiedeva l'autorizzazione scritta per qualsiasi modifica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13600/2024, ha chiarito che è fondamentale distinguere tra semplici 'varianti' e veri e propri 'lavori extra-contratto'. Mentre le prime possono essere soggette alla forma scritta prevista dal contratto, i secondi possono costituire un nuovo accordo, valido anche se verbale. La Corte ha cassato la precedente sentenza per 'motivazione apparente', in quanto non aveva operato questa distinzione essenziale.
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Varianti in appalto: no pagamenti senza approvazione
Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento di maggiori oneri sostenuti durante l'esecuzione di un contratto pubblico a causa di eventi imprevisti. Un lodo arbitrale favorevole all'impresa è stato annullato dalla Corte d'Appello poiché le necessarie variazioni progettuali non erano state formalmente approvate. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, chiarendo che per le varianti in appalto pubblico, l'approvazione formale è un requisito indispensabile per il pagamento, anche se i costi aggiuntivi derivano da forza maggiore.
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