La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza di condanna. I motivi, incentrati sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sulla natura civilistica dell'inadempimento, sono stati rigettati perché implicavano valutazioni di merito, precluse al giudice di legittimità, e perché erano una mera ripetizione di argomenti già respinti in appello. L'ordinanza ribadisce che la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione.
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