La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi presentati dall'imputato erano una semplice ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte ha stabilito che tali motivi sono solo apparenti e costituiscono valutazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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