Un Comune ha notificato a una contribuente un avviso di accertamento per recuperare una maggiore imposta comunale sugli immobili per un terreno. I giudici di secondo grado hanno confermato la natura edificabile del suolo, ma hanno ridotto la base imponibile al quaranta per cento applicando una valutazione equitativa ICI. L'ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dei parametri legali di calcolo del valore commerciale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. I giudici hanno chiarito che il valore venale deve derivare esclusivamente da rigorosi parametri normativi, come la posizione del bene, gli indici di edificabilità e i prezzi medi di mercato. La stima forfettaria ed equitativa è illegittima in materia tributaria. La vertenza torna quindi alla Corte di giustizia tributaria per una rideterminazione conforme alla legge.
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