Il caso nasce dall'opposizione a precetto cambiario promossa dal Debitore contro l'Erede del Creditore, che chiedeva il pagamento di due cambiali da trenta milioni di lire ciascuna. Il Debitore sosteneva di aver già estinto il debito con versamenti complessivi di circa quattrocentomila euro, contestando anche tassi usurari. Tuttavia, i giudici di merito hanno rigettato l'opposizione, rilevando l'impossibilità di collegare specificamente i pagamenti documentati alle cambiali in oggetto, data la presenza di molteplici rapporti finanziari tra le parti. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del Debitore, confermando che la valutazione delle prove e l'imputazione dei pagamenti spettano esclusivamente ai giudici di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Il Debitore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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